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DOMODOSSOLA- 29-09-2016- Giovedì sera in consiglio comunale si parlerà anche del regolamento di polizia urbana, in proposito il gruppo Sinistra per Domo presenta alcune considerazioni che ritiene utili al dibattito: “Si informa che le osservazioni, di seguito esposte, sono tratte da una lettera, che si allega alla presente, inviata nel luglio scorso alla Prefettura del VCO, in cui si segnalava l’illegittimità dell’Ordinanza Sindacale n.81/2016- così da Sinistra Unita- Poiché il nuovo art. 64 del Regolamento di Polizia Urbana riprende testualmente i punti 1-3 dell’ordinanza n.81/2016, si propone di seguito uno stralcio della lettera di cui sopra, nella parte in cui analizza i punti in questione: “[…]Il primo comma dell’Ordinanza introduce divieti che non sono presenti nell’ordinamento giuridico italiano che, come noto, vieta espressamente la mendicità solo se esercitata con impiego di minori o quando siano usate modalità riconducibili al reato di violenza privata. Il punto 3 dell’Ordinanza 81/16 dispone “il sequestro amministrativo dei proventi dell’attività illecita”. Tale misura comporta la sottrazione all’interessato di ciò che gli è stato donato per sopravvivere, con evidente sproporzione rispetto allo scopo dichiarato del provvedimento ed in violazione di quanto previsto dal Codice Civile a proposito del contratto di donazione (art. 769 e ss. C.C.), comportando di fatto una inammissibile revoca d’autorità dei contratti di donazione conclusi tra le persone di buon cuore e gli indigenti.

[…] assolutamente fuori luogo e fuori contesto, sempre al punto 3 dell’Ordinanza, il richiamo alle azioni previste al D.Lgs. 159/11, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, che prevede interventi ad opera del Questore, ma solo per coloro che commettono atti delittuosi e, ribadiamo, la mendicità è considerata atto lecito dal vigente ordinamento. Tale D.Lgs. 159/11 indica all’art.1, Soggetti destinatari, che i provvedimenti previsti si applicano a: coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”. Ci auguriamo, ottimisticamente, che il richiamo a tale D.Lgs 159/11 sia solo un errore formale dell’estensore dell’Ordinanza e non una reale ed abusiva intenzione del Sindaco.”

Riproponiamo, infine, alcune considerazioni che riguardano le ricadute, in termini pratici, che simili misure potrebbero avere:

“[…]grande impegno che l’adozione dell’Ordinanza richiede alle limitate forze del Corpo di Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia, distogliendole dai gravosi compiti legati alla sicurezza, alla viabilità e a tutte le altre incombenze di cui si devono occupare.

[…] costi a carico del cittadino che l’applicazione dell’Ordinanza comporta, per accertare e sanzionare il presunto illecito, notificare gli atti, seguire i procedimenti degli eventuali ricorsi, disporre l’ingiunzione di pagamento, notificarla all’interessato (che frequentemente è difficilmente rintracciabile), avviare le procedure di eventuali improbabili pignoramenti, ecc.; tutto ciò ben sapendo che mai nessuna sanzione verrà mai pagata da chi, per vivere, chiede l’elemosina e, quasi sempre, risulta nullatenente.”