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porto affondato vb
VERBANIA – 25.10.2016 – Undici barche affondate,

244.106,95 euro da pagare, due responsabili: il Comune e l’European nautic service. Con la sentenza pronunciata ieri, il giudice civile del tribunale di Verbania Mauro D’Urso ha messo i primi punti fermi nell’annosa vicenda dell’inabissamento del porto turistico di Verbania avvenuta nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 2013. Per undici richieste di risarcimento avanzate da altrettanti diportisti unificate in una sola causa (ma altre sono già incardinate) sono stati citati il Comune, ente delegato dalla Regione (proprietaria) a occuparsi del porto turistico, e l’European nautic service, la società di gestione vincitrice della gara d’appalto per la concessione. Queste ultime hanno chiamato in causa le proprie assicurazioni.

Le cause dell’affondamento

Dinamica e cause dell’affondamento sono state ricostruite dal perito del tribunale, che le riconduce a vizi progettuali e mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria più che a un evento atmosferico eccezionale che, comunque, rientrava nei parametri progettuali. Quella notte il vento forte ha colpito una struttura “probabilmente già in parte compromessa”, rompendo i giunti tra i pontili e creando lo scompiglio. Muovendosi in libertà i pontili hanno raggiunto le barche che, o sono affondate subito, o si sono ammassate contro la riva, inabissandosi poi.

La manutenzione non eseguita

Oggetto di discussione tra Comune e Ens è la responsabilità della manutenzione. Per contratto quella straordinaria spettava dell’ente, quella ordinaria al gestore. Mai le due parti hanno messo per iscritto quale fosse ordinaria e quale straordinaria. Su questo punto il giudice si chiama fuori dichiarando che non è materia della causa civile perché il porto, nell’ottobre 2013, era in parte inagibile.

L’avviso ai naviganti

Nel marzo 2013 il dirigente del Comune emette un avviso ai naviganti che, proprio per le precarie condizioni della struttura, contiene il “divieto di approdo, di ormeggio, di accesso da terra ai pontili galleggianti”. Notificato al gestore, pubblicato on-line e affisso alla bacheca, resterà lettera morta per entrambe le parti. Il gestore non lo applicherà, il Comune non controllerà chiedendo, anzi, all’European nautic service di accogliere alcune imbarcazioni alle forze dell’ordine. Secondo il giudice, di fatto, quell’avviso ha fatto decadere il contratto tra le parti.

Le colpe

La sentenza conferma la piena responsabilità del gestore perché era a conoscenza delle condizioni precarie del porto e dell’avviso ai naviganti, ma anche quella del Comune perché aveva il bene in custodia pur non occupandosene in prima persona e perché doveva vigilare e non l’ha fatto.

I risarcimenti

Non tutte le barche danneggiate sono state riparate, per alcune il costo superava il valore. I proprietari hanno avanzato le loro richieste. I pagamenti documentati sono stati riconosciuti pienamente, per altri s’è operata una stima riducendo le pretese. Chi aveva pagato la quota annuale se la vede restituita. Poiché – tranne che in un caso, in cui Ens deve pagare 50.000 euro – la responsabilità è in solido tra Comune e gestore, i risarcimenti potranno essere chiesti a una delle due. Compresi tra un minimo di 4.100 e un massimo di 55.000, ammontano in totale (aggiungendo le spese legali) a 244.106,95 euro. I soli danni alle barche sono di 236.489,63 euro, 186.489,63 “comuni” e 50.000 di responsabilità esclusiva dell’European nautic service. Quest’ultima ha anche in carico 7.617,32 euro di rimborsi. Poi ci sono le spese legali. Contando che il Comune ha già dovuto pagare la parcella del perito, la somma sfiora i 50.000 euro: 27.408 euro in solido (più spese accessori e 15% di spese generali) e 13.700,60 a carico di Ens.

Le assicurazioni

Entrambe le parti citate hanno chiamato in causa le proprie assicurazioni. Il giudice ha riconosciuto che quella del Comune, anche se non specifica per l’evento (era la polizza generale di responsabilità civile) dovrà garantire la somma oltre la franchigia di 15.000 euro. Quella del gestore è stata esentata perché non avendo la società comunicato la pericolosità del porto ha fatto scattare una clausola specifica. La sentenza è di primo grado, esecutiva, e le parti hanno facoltà di impugnarla.