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terreno inquinato bambino

VILLADOSSOLA- 05-05-2017- Di chi è la colpa? Chi deve pagare?

Il Tar di Torino ha deciso di annullare la procedura di bonifica e ripristino dei luoghi inquinati a Villadossola dall'ex stabilimento Sisma, accogliendo il ricorso della ditta Leali srl, ma ordina la presentazione di un Piano di caratterizzazione per capire chi ha inquinato. In pratica il Tar dice che Leali S.p.A. in liquidazione, unitamente a Ferriera Sider Scal s.r.l. in liquidazione e ad Acciaierie Beltrame S.p.A. potrebbero non essere state la causa, o l'unica causa, dell'inquinamento, visto che la ditta F.lli Ceretti S.p.A., per anni ha svolto a monte dell’impianto di Sisma S.p.A. attività analoga. A questo punto il Tar dice che le ditte non devono avviare la procedura di bonifica ed al successivo ripristino dello stato dei luoghi “in relazione all’ambito territoriale interessato dalla rete di canali correlabili con lo stabilimento siderurgico ex Sisma, vale a dire di massima l’intero sviluppo della Roggia del Piaggio e le aree idraulicamente sottese ed alla contaminazione connessa con le lavorazioni siderurgiche”, ma devono presentare al Comune di Villadossola il piano di caratterizzazione: “Il Collegio- così la sentenza del Tar- rilevato che la parte ricorrente (Leali spa ndr.) non pare contestare che il superamento delle soglie di contaminazione riferibile a Carbonio 12, Nichel, Cadmio, Cromo totale, Piombo, Rame e Zinco, rilevato in Comune di Villadossola all’interno della Roggia del Maglio, sia astrattamente ascrivibile ad attività siderurgica; rilevato altresì che in base agli accertamenti effettuati da Arpa i valori di concentrazione dei summenzionati elementi sono risultati particolarmente elevati in campioni prelevati all’interno del sito dell’impianto siderurgico ex Sisma S.p.A. nonché a valle di esso, mentre a monte dell’impianto Sisma S.p.A. i predetti valori di concentrazione sono risultati di molto inferiori, ancorché talora superiori ai limiti di legge; considerato pertanto che allo stato plurimi elementi conducono ad individuare la causa dell’inquinamento rilevato in Comune di Villadossola, nella Roggia del Maglio, nella attività siderurgica svolta per decenni da Sisma S.p.A. e poi, dal 1989 al 2003, dalla attuale ricorrente, successore universale di Sisma S.p.A.; rilevato che, seppure allo stato non possa escludersi una eventuale corresponsabilità di terzi nella causazione di detto inquinamento (ed in particolare una corresponsabilità della F.lli Ceretti S.p.A., che per anni ha svolto a monte dell’impianto di Sisma S.p.A. attività analoga), il mancato coinvolgimento di detti terzi nella attuale fase di bonifica ambientale non inficia la legittimità della ordinanza oggetto di gravame, non essendo allo stato seriamente opinabile quantomeno la corresponsabilità dei soggetti destinatari della ordinanza impugnata (tra i quali v’è la attuale ricorrente), ed essendo evidente che la Provincia sta procedendo in relazione ad un fenomeno di inquinamento circoscritto sia dal punto di vista territoriale (alveo della Roggia del Maglio e terreni adiacenti), sia dal punto di vista della causa della contaminazione, la quale – in ragione della natura dei componenti contaminanti rinvenuti in sito – v’è appunto ragione di collegare ad attività siderurgica e non anche ad attività, industriali o meno, di diversa natura svolta nel territorio del Comune di Villadossola o di altri Comuni ossolani; ritenuto, in ragione della gravità dell’inquinamento rilevato nella Roggia del Maglio, della possibilità che esso si trasferisca sui terreni viciniori in occasione di esondazioni e del tempo necessario ad effettuare una caratterizzazione esauriente, che l’avvio delle procedure di cui agli artt. 242-244 D. L.vo 152/2006 non sia ulteriormente procrastinabile e che peraltro appare opportuno limitare l’avvio della procedura di bonifica limitatamente alla presentazione del Piano di caratterizzazione, dal quale potrebbero emergere ulteriori indizi utili ad individuare i terreni interessati dall’inquinamento di che trattasi e a dimostrare l’eventuale responsabilità di terzi, che dovranno allora essere immediatamente coinvolti nella redazione del progetto di bonifica e nel conseguente ripristino dell’alveo della Roggia del Maglio e dei terreni interessati dall’inquinamento di che trattasi. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto: sospende l’ordinanza impugnata limitatamente all’ordine di procedere alla immediata bonifica e ripristino dello stato dei luoghi; conferma l’ordine di presentazione del Piano di caratterizzazione, in esito al quale la Provincia valuterà l’esatto ambito della bonifica e l’eventuale coinvolgimento nel procedimento di altri soggetti di cui emerga la responsabilità, ed adotterà le ulteriori determinazioni necessarie a dare impulso alla bonifica”.