VCO- 07-09-2018- Con l'inizio dell'anno scolastico sono ritornate di grande attualità le discussioni sulle vaccinazioni obbligatorie e sulle norme che le prevedono per l'accesso, o meno, nelle scuole. Ecco cosa prevede la legge, spiegata dal Giudice di pace del Tribunale di Verbania Carlo Crapanzano:
C'è una grande confusione in merito alle vaccinazioni obbligatorie o facoltative. Quali sono quelle obbligatorie?
Dall'otto giugno 2017 è in vigore il decreto-legge 73/2017, poi convertito con modificazioni dalla Legge 119/2017, che rende obbligatorie dieci vaccinazioni e ne rende facoltative quattro. Le vaccinazioni obbligatorie sono anti-poliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo b; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella. Le vaccinazioni facoltative sono anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-pneumococcica; anti-rotavirus.
I genitori che non fanno vaccinare i figli rischiano qualcosa?
Si, i genitori che non permettono le vaccinazioni obbligatorie possono pagare una sanzione in denaro tra cento e cinquecento euro.
Come lei sa, ci sono due orientamenti contrapposti sulla obbligatorietà o meno dei vaccini e sulla loro utilità. Lei che ne pensa?
Non entro nel merito delle due diverse visioni tra chi approva il vaccino e chi non lo approva e personalmente le rispetto entrambe, ma in uno Stato di diritto le leggi devono essere rispettate e la legge oggi prevede l'obbligatorietà dei vaccini.
Il Ministero della salute però permette l'autocertificazione...
In effetti subito dopo l'entrata in vigore della legge, visto che stava per iniziare l'anno scolastico, è stata permessa l'autocertificazione, ma oggi non si può fare.
Perché dice che non si può fare? Mi permetto di ricordarle che una Circolare del Ministro della salute del luglio 2018 proroga l'autocertificazione
Guardi, proverò a essere sintetico e chiaro. La legge 119/2017 prevede l'obbligo del vaccino e in prima applicazione permetteva l'autocertificazione. Ma una circolare del Ministro non può essere una fonte normativa più forte della legge. E non mi riferisco alla legge sui vaccini, ma proprio alla legge sulle autocertificazioni e cioè il DPR 445/2000. L'art. 49, primo comma di questo DPR, vieta espressamente l'autocertificazione per i certificati medici o sanitari. Quindi, la vaccinazione non può autocertificarsi nel modo più assoluto perché è la legge che lo vieta. Ripeto, una Circolare di un Ministro non può derogare a una legge.
Quindi i presidi fanno bene a non accettare i bambini non vaccinati o a non accettare le autocertificazioni?
I presidi che non accettano bambini non vaccinati rispettano la Legge 119/2017 e se non accettano le autocertificazioni rispettano un'altra Legge che è il DPR 445/2000. Non si possono certo accusare i Presidi perché rispettano la Legge! Almeno finché questa legge resterà così. Se la legge cambierà e permetterà l'autocertificazione, allora appunto sarà una legge a prevederlo e non una Circolare.
Il diritto all'istruzione è costituzionale. Se non facciamo entrare a scuola gli studenti non vaccinati non si viola la Costituzione?
Si il diritto all'istruzione è costituzionale; lo prevedono gli articoli 33 e 34. Ma anche il diritto alla salute è un diritto costituzionale e lo prevede l'articolo immediatamente precedente che è il 32. La Corte costituzionale nel gennaio 2018, con la sentenza n. 5, si è espressa chiaramente ritenendo legittimo l'obbligo delle vaccinazioni. Non voglio entrare nel merito di scelte politiche o di scelte legislative. Ma ribadisco finché c'è una legge in vigore essa deve essere rispettata. E vale per tutti e per tutte le leggi.
