VERBANIA – 26.02.2019 – Cinque anni e mezzo
senza passare gli alimenti all’ex moglie e alle due figlie gli costano una condanna e un robusto risarcimento. È iniziato nel 2009, con la separazione e l’avvio di una nuova vita, lavorativa e sentimentale, il contenzioso tra un artigiano ossolano e la donna che aveva sposato. Dopo che l’attività che avevano condotto insieme ha chiuso i battenti, con la separazione lui è andato a svolgere lo stesso mestiere –il panettiere– in Svizzera. S’è lasciato le pendenze economiche italiane alle spalle e ha iniziato a guadagnare bene, circa 4.500 franchi al mese, seppur con l’obbligo, stabilito dal giudice in sede di separazione legale, di corrispondere alla moglie e alle due figlie 750 euro mensili, poi saliti a mille. A parte alcuni mesi, dal giugno del 2009 ha cessato di pagare, mettendo in seria difficoltà i familiari. La donna, disoccupata, ha accettato piccoli lavoretti ed è stata aiutata dai parenti più stretti. Ha tenuto duro finché ha potuto, arrivando poi a denunciare l’ex marito (dopo il divorzio, lui s’è risposato) e portandolo in Tribunale. Ieri l’artigiano è comparso davanti al giudice Raffaella Zappatini per rispondere del mancato mantenimento affidando al suo avvocato, Antonello Viviano, un assegno di 5.000 euro a parziale ristoro di quanto contestato dal capo d’imputazione: oltre 40.000 euro. Nella precedente udienza aveva reso dichiarazioni spontanee mentre la parte offesa, costituita parte civile con l’avvocato Massimo Vairetti, aveva raccontato delle grandi difficoltà subite. Nel chiedere la condanna a 10 mesi e a 1.000 euro di ammenda il pm Anna Maria Rossi ha sollecitato il giudice a subordinare la concessione dei benefici di legge al risarcimento del danno. Il magistrato ha condannato l’ossolano, per il periodo che va dal giugno 2019 al dicembre del 2015, a 8 mesi e 800 euro, accordando un risarcimento complessivo provvisoriamente esecutivo di 45.000 euro, di cui 39.869 di soli danni materiali (gli assegni pregressi), accollandogli le spese di costituzione della parte civile e subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento di quanto dovuto, entro sei mesi da quando la sentenza diventerà definitiva.