VCO- 30-03-2019- Approvata in via definitiva dal Senato (in terza lettura) la nuova Legge sulla legittima difesa. Abbiamo chiesto al giudice Carlo Crapanzano di che si tratta.
Giudice Crapanzano, il 28 marzo il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva la nuova legge sulla legittima difesa che deve ancora essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Quali i punti più importanti?
Prima di risponderle è necessario precisare alcuni concetti che aiutano a comprendere meglio la riforma. Nel nostro ordinamento penalistico esistono le cosiddette "cause di giustificazione" o "esimenti". Ad esempio rientrano tra queste esimenti il consenso dell'avente diritto, l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, la legittima difesa, l'uso legittimo delle armi e lo stato di necessità. In pratica, in presenza di determinate condizioni, chi commette un reato non è punibile.
Dal punto di vista del diritto penale cos'è la legittima difesa?
La legittima difesa possiamo definirla come l'autotutela di un cittadino nei confronti di chi viola la legge, facendo prevalere ovviamente il diritto di chi viene aggredito rispetto all'aggressore.
Per la legittima difesa quali sono le condizioni che permettono di non essere puniti?
Per aversi la legittima difesa innanzitutto deve esserci la necessità di difendersi da un pericolo attuale che si sta subendo per difendere un proprio diritto o un diritto di altre persone, ma la difesa deve essere proporzionata all'offesa.
In che modo la difesa è proporzionata all'offesa?
E' un concetto un po' complicato, ma sostanzialmente il codice penale precisa che chi si difende deve farlo senza esagerare rispetto all'offesa che riceve. Se ad esempio una persona mi minaccia con la punta di una chiave da serratura, non posso difendermi sparandogli, in quanto tra l'offesa che ricevo e la difesa che metto in campo non c'è proporzione di pericolosità.
Ma anche se la difesa è "esagerata" non è comunque legittima difesa?
Esiste un istituto nel nostro codice penale che è l'eccesso colposo di legittima difesa. Se cioè esagero nel difendermi, per la parte eccedente la proporzione tra offesa e difesa, diciamo così, verrò condannato per il reato commesso se questo reato è previsto come reato colposo (cioè dovuto a imprudenza, negligenza o imperizia). Nell'esempio precedente, se chi mi aggredisce con la punta della chiave viene ucciso, siccome nel nostro codice penale esiste l'omicidio colposo, verrò condannato appunto per omicidio colposo e non per omicidio doloso. In questo caso la pena è molto diminuita.
La riforma sulla legittima difesa chi l'ha proposta?
La nuova legge sulla legittima difesa è il risultato della sintesi e dell'unificazione di ben otto proposte di legge che provengono da più parti: una di iniziativa popolare, una di FDI, due del PD, tre di FI, una della Lega. Quindi, escluso il M5S, praticamente la riforma è frutto di tutte le componenti parlamentari. E' stata approvata dal Senato in prima lettura, poi approvata alla Camera con una leggerissima modifica sulla copertura finanziaria e riapprovata dal Senato in via definitiva il 28 marzo 2019. Attendiamo la pubblicazione e l'entrata in vigore.
Nel dettaglio, la riforma cosa prevede?
In estrema sintesi, ora la difesa è sempre considerata legittima, quindi a prescindere da come ci si difende, nel caso di violazione di domicilio. Se qualcuno entra in casa nostra in modo illegittimo e violento, qualunque sia la nostra difesa questa è sempre considerata proporzionata all'offesa ricevuta se si usa un'arma che è legittimamente detenuta. Domicilio è considerato non solo l'abitazione, ma qualunque luogo dove esercitiamo un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Per capire meglio: se un ladro entra in casa e non è armato possiamo sparargli?
Se è in pericolo la propria o l'altrui incolumità e se vi è pericolo di aggressione, la difesa attuata in qualunque modo ora è considerata legittima.
Ma non si eccede in questo caso la legittima difesa e vi è l'eccesso colposo?
La riforma ha introdotto un nuovo concetto, che di fatto è una clausola generale e cioè il concetto di grave turbamento. Per essere più chiari, nel caso si eccedano i limiti della legittima difesa, ma c'è un grave turbamento, non vi sarà più neanche l'eccesso colposo di legittima difesa e non si verrà puniti per il reato colposo.
Ma il concetto di grave turbamento come si dimostra?
Dicevo che è una clausola generale. Sarà difficilissimo per qualunque giudice verificare se in effetti vi sia stato o no il grave turbamento. Se chi si difende dichiara di essere stato in quel momento in stato di grave turbamento non credo possa dimostrarsi il contrario o comunque sarà molto difficile dimostrarlo.
Questa riforma però riguarda il domicilio e la proprietà. Fuori dal domicilio la legittima difesa ha queste caratteristiche?
La riforma come lei ha detto riguarda l'intrusione nel nostro domicilio. Se avviene fuori dal domicilio, ad esempio per strada, si applica il normale criterio della valutazione tra offesa e difesa che deve essere proporzionata.
La riforma prevede altro?
Sì. La riforma prevede anche che nel caso di furto in abitazione o furto con strappo, il ladro che ha tentato di rubare non può più usufruire della sospensione condizionale della pena se prima non risarcisce integralmente la persona che ha subito il furto.
Per altri reati è cambiato qualcosa?
Per la violazione di domicilio le pene sono aumentate: mentre prima si rischiavano da sei mesi a tre anni di carcere, la riforma ora prevede da uno a quattro anni o da due a sei anni se c'è stata violenza sui beni di proprietà. Per il furto in abitazione le pene previste da tre a sei anni ora sono innalzate da quattro a sette anni o fino a dieci anni in casi particolari. Per la rapina si rischia fino a venti anni, ma la pena minima passa da cinque a sei anni.
E' stato modificato anche il codice civile?
Anche il codice civile prevede la legittima difesa all'articolo 2044. Con la riforma, in sede civile, chi si difende per legittima difesa ora ha diritto a una indennità che stabilirà il giudice dopo attenta valutazione del fatto.
Ma è vero che chi si difende per legittima difesa non avrà più spese legali a carico?
La riforma ha introdotto il nuovo articolo 115-bis al DPR 115/2002. In pratica, chiunque subisca un processo per legittima difesa o se il procedimento viene archiviato e non si arriva al processo, non dovrà più pagare l'avvocato in quanto sarà lo Stato a pagare sia l'avvocato, sia l'ausiliario del magistrato sia l'eventuale consulente tecnico.
I processi per legittima difesa subiranno un'accelerazione?
E' stato modificato anche l'art. 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e quindi adesso i processi per legittima difesa avranno priorità assoluta e dovranno essere trattati immediatamente.