VCO - 26-02-2020 -- Coronavirus: gran confusione sui poteri delle Regioni.
Il Governo può sostituirsi alle Regioni? Lo abbiamo chiesto all’avv. Carlo Crapanzano.
Sull’emergenza coronavirus abbiamo assistito in questi giorni a uno scontro di poteri tra Governo e Regioni. Qual è la reale situazione?
La materia è particolarmente complessa perché riguarda la gestione dei poteri dello Stato. In via generale, possiamo dire che la divisione delle competenze tra Stato e Regioni è prevista dal Titolo Quinto della nostra Costituzione. Ci sono poteri legislativi di esclusiva competenza statale come la difesa, l’immigrazione, l’ordine pubblico e la sicurezza, la cittadinanza, la giustizia, il livello essenziale delle prestazioni. Ci sono invece poteri legislativi cosiddetti “concorrenti” tra Stato e Regioni, come la sicurezza sul lavoro, la tutela della salute, porti e aeroporti, strutture per il trasporto; in questi argomenti le linee essenziali le detta lo Stato e lo prevede l’art. 117 della Costituzione. Per le materie che non rientrano nella competenza dello Stato o in quella concorrente tra Stato e Regioni, la competenza è delle Regioni.
Per l’organizzazione dell’emergenza coronavirus di chi è la competenza?
Come abbiamo già detto, la tutela della salute è una potestà concorrente tra Stato e Regioni. Cioè è lo Stato che detta le linee guida e la Regione ha una residua competenza. E’ chiaro che l’organizzazione sanitaria interna è di competenza regionale, ma ci si deve attenere alle direttive nazionali.
Ogni Regione sta decidendo autonomamente il contenuto delle ordinanze. Può farlo?
Ogni Regione può farlo finché lo Stato non interviene. Se il Governo centrale ritiene che le decisioni tra le Regioni sono tra loro incompatibili o non rispettano le linee nazionali a tutela della sicurezza pubblica o della salute pubblica, può vietare queste decisioni e renderle inefficaci.
Si parla di sostituzione dei poteri del Governo sulle Regioni. E’ possibile?
Sì ed è espressamente previsto dal secondo comma dell’art. 120 della Costituzione. Il Governo può sostituirsi alle Regioni in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica o per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni (come già previsto dall’art. 117 Costituzione). Ma tale potere sostitutivo del Governo, così come dice la Costituzione, deve essere esercitato nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
Che succederà sull’organizzazione dell’emergenza?
Ovviamente non so se e quali ulteriori decisioni verranno prese dalle Regioni o dal Governo. Tuttavia, si deve sottolineare che ogni Regione può organizzare al meglio e autonomamente l’emergenza, finché non vi è contrasto con le decisioni nazionali. Se vi è contrasto tra decisioni regionali e nazionali, prevarrà quella data dal Governo. Così prevede la Costituzione.