PIEMONTE. 22-03-2020-- Il vice presidente del Piemonte Fabio Carosso
ha firmato il decreto n. 34 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Quali sarebbero le novità rispetto alla normativa nazionale?
La Regione Piemonte si è avvalsa della facoltà che le riserva la Costituzione (artt. 117 e 118), la legge nazionale sanitaria (833/1978), i vari decreti emessi dal Governo per l’emergenza (6/2020; DPCM vari) per emanare norme più severe. In particolare la Regione si è avvalsa della delega contenuta nel Decreto Legislativo 112/1998 sugli interventi d’urgenza. Il Decreto è valido fino al 3 aprile 2020.
Rimane il divieto di spostamento?
Il Decreto ribadisce il divieto di spostamento tra i territori o all’interno dello stesso territorio se non per necessità, lavoro e salute. Ma rispetto alle disposizioni nazionali, ora è vietato assolutamente raggiungere le abitazioni diverse da quella principale e le seconde case che erano utilizzate per le vacanze.
Quando si ha un assembramento?
Non sono ammessi assembramenti di più di due persone alla volta e alla distanza di almeno un metro tra loro. Resta il divieto assoluto per chi è in quarantena o è risultato positivo al Covid di allontanarsi dalla propria abitazione.
Quali uffici e attività chiudono?
Sono chiusi tutti gli uffici pubblici regionali, provinciali e comunali tranne quelli essenziali individuati insieme al Prefetto. Il divieto vale anche per le Comunità montane. Chiudono anche tutti gli studi professionali, tranne gli studi medici, sanitari e di psicologia. Sono sospese tutte le slot machine e vengono spenti monitor e televisori relativi ai giochi. Chiusi ristoranti, bar, pub. Si può effettuare da parte dei ristoranti la consegna a domicilio del cibo. Chiusi tutti gli alberghi che entro 3 giorni devono far uscire i clienti che ancora si trovano nei locali dell’albergo. E’ sospesa ogni competizione o attività sportiva e sono chiusi tutti gli impianti sciistici, nonché le palestre, le piscine e ogni luogo dove si esercita lo sport. Chiusi anche i musei e ogni luogo di interesse culturale. All’aperto non può svolgersi alcuna attività di gioco o sportiva e sono chiuse tutte le aree a verde pubblico e i parchi.
Cosa rimane aperto?
Rimangono aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai con la garanzia della distanza di un metro tra le persone ed è ammessa la vendita di generi alimentari, ma non al dettaglio, e può recarsi a fare la spesa solo una persona per ogni nucleo familiare, tranne un accompagnatore se la persona da sola non è in grado. Restano aperte le banche, le assicurazioni e la posta e i bar sull’autostrada, negli ospedali e negli aeroporti. Restano aperte le chiese, ma sono sospese le cerimonie religiose.
Quali attività sono consentite all’aperto?
E’ ammesso uscire con l’animale da compagnia per i bisogni fisiologici, ma nelle vicinanze della residenza. E’ obbligatorio portare con sé un documento che dimostri la residenza. E’ ammessa attività sportiva singola vicino alla abitazione.
Chi controlla la temperatura corporea delle persone?
La novità è che la temperatura corporea può essere rilevata sia prima di entrare al supermercato, sia nei luoghi di lavoro rimasti aperto, sia dalle forze dell’ordine quando ci fermano per i controlli. Se è uguale o superiore a 37,5 gradi si viene immediatamente accompagnati presso l’abitazione.