1

cane lupo guinzaglio

DOMODOSSOLA- 10-06-2020-- Dopo la notizia dell’aggressione di una cane di grossa taglia ai danni di un altro cane, avvenuta alcune settimane fa, la Polizia Locale domoese riassume le norme per la conduzione: " Premesso che non abbiamo ricevuto esposti o denunce formali relative all’accaduto, cogliamo l’occasione per invitare chiunque si trovi in situazioni contrastanti alle previsioni normative a segnalare tempestivamente gli accadimenti al Corpo di Polizia Locale (tel. 0324492233).  

Ci pare, però, opportuno riassumere le norme relative alla conduzione dei cani e chiarire meglio il concetto di cane “pericoloso”. La presenza di cani di grossa taglia e di indole potenzialmente aggressiva è notevolmente aumentata in questi ultimi anni, a causa della sempre più ampia diffusione commerciale di alcune specie di cani particolarmente adatte alla difesa personale ed abitativa. A fronte del loro aumento il legislatore statale, competente in materia di norme ambientali, ha adottato solo provvedimenti temporanei: l'ultimo in ordine di tempo è l'ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute del 18 luglio 2019 che ha per oggetto "Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. Con scadenza in data 30 agosto 2020. 

Il testo del provvedimento ministeriale vigente è reperibile al link che segue:  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/22/19A05367/sg     L’ordinanza ministeriale non prevede un obbligo generalizzato di far indossare sempre la museruola, ma impone solo al proprietario del cane di portarla con sé.  I cani “pericolosi”, sulla base della razza, non sono più censiti in ambito normativo, pericoloso è solo quel cane specifico, che è stato individuato come tale dai veterinari, che possono obbligare il proprietario alla frequenza di corsi di formazione per condurre il cane problematico.       

" Art. 1  1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere,  del  controllo  e  della  conduzione  dell'animale  e  risponde,  sia  civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone,  animali  o  cose provocati dall'animale stesso. 

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di  sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo. 

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone,  animali  o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti  misure:  a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non  superiore  a  mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree  urbane  e  nei  luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per  cani  individuate  dai comuni;  b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da  applicare  al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o  animali  o  su richiesta delle autorita' competenti;  c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;  d)  acquisire  un   cane   assumendo   informazioni   sulle   sue  caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;  e) assicurare che il cane abbia un  comportamento  adeguato  alle  specifiche esigenze di convivenza con persone e animali  rispetto  al  contesto in cui vive. 

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il  cane  in  ambito  urbano  raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei  alla  raccolta  delle stesse. 

5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani,  in  conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di  un attestato  di  partecipazione  denominato  patentino.  I  percorsi  formativi sono  organizzati  dai  comuni  congiuntamente  ai  servizi  veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono  avvalersi  della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali  dei  medici veterinari, facolta'  di  medicina  veterinaria,  associazioni  veterinarie e associazioni  di  protezione  animale.  Il  comune,  su  indicazione  del  servizio  veterinario   ufficiale,   individua   il  responsabile  scientifico  del  percorso  formativo  tra   i   medici  veterinari esperti in comportamento animale o  appositamente  formati  dal Centro di  referenza  nazionale  per  la  formazione  in  sanita'  pubblica veterinaria,  istituito  presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. 

6.  Il  medico  veterinario   libero   professionista   informa   i  proprietari  di  cani  in  merito  alla  disponibilita'  di  percorsi  formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi  veterinari dell'azienda sanitaria locale  la  presenza,  tra  i  suoi  assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale  in  quanto impegnativi per la corretta  gestione  ai  fini  della  tutela  dell'incolumita' pubblica. 

7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base  di altri criteri di rischio i  comuni,  su  indicazione  dei  servizi  veterinari,  decidono,  nell'ambito  del  loro  compito   di   tutela  dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno  l'obbligo  di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i  percorsi  formativi  sono a carico del proprietario del cane.        In Regione Piemonte è inoltre vigente un normativa ad hoc: la L.R.04.11.2009 n.27 “"Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale", il cui testo è reperibile al link:  http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2009;27@2020-06-09&tornaIndietro=true  La normativa regionale introduce la definizione di "cane ad aggressività non controllata" e cioè “il soggetto che lede o che inequivocabilmente attenta all'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale”.  L’art.5 della normativa regionale impone particolari obblighi per i detentori di “cani ad aggressività non controllata”, la cui individuazione come tali spetta al personale medico veterinario, in seguito ad eventi aggressione/morsicatura.  Il procedimento per l’individuazione e la catalogazione dei  “cani ad aggressività non controllata” è descritto dall’artico 4 della L.R.27/2009 e prevede il coinvolgimento dell’Assessorato Regionale Tutela della Salute, di un Comitato regionale, dell’ASL, dell’ENCI e delle associazioni di volontariato che operano nel settore. Non è prevista la partecipazione dei Comuni. 

Tra gli obblighi aggiuntivi, a carico dei detentori di cani ad aggressività non controllata previsti dalla L.R.27/2009 si elencano i seguenti:     Il detentore di cani ad aggressività non controllata ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone, ottemperando alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 6 nonché a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione di cani a rischio.  I cani ad aggressività non controllata sono sottoposti ad una visita veterinaria comportamentale mirata ad esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre i quaranta giorni dall'evento.  I comuni, in collaborazione con le ASL, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali istituiscono ed organizzano percorsi formativi per i proprietari di cani ad aggressività non controllata con rilascio di specifica attestazione.  Al termine dei corsi di cui al comma 3, previo il superamento di esame valutativo esteso alla relazione uomo-animale, è rilasciato un attestato che certifica il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico per cani.  Per l'espletamento dei corsi di cui al comma 3 i soggetti organizzatori debbono avvalersi di una equipe composta da un veterinario comportamentalista, da un valutatore e da un addestratore cinofilo.  Fino al superamento del test di cui al comma 4 il detentore di cani ad aggressività non controllata ha i seguenti obblighi:  applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani quando si trovano nelle vie o in un altro luogo aperto al pubblico;  stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dal proprio cane.  Il detentore dei cani ad aggressività non controllata ha facoltà di rinunciare all'animale, ma è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino ad un nuovo affidamento. 

Qualora il detentore dei cani ad aggressività non controllata non superi il test di cui al comma 4 o non vi si sottoponga e i servizi veterinari ne certifichino l'incapacità di gestione del cane, il Comune, su richiesta dell'ASL competente, adotta un provvedimento di sequestro del cane e, qualora ne ricorrano i presupposti, l'ASL ne certifica l'irrecuperabilità.  Gli oneri economici connessi al mantenimento, alle visite veterinarie comportamentali e alla rieducazione dell'animale sono interamente a carico del detentore dello stesso.  È vietato acquistare, possedere o detenere cani ad aggressività non controllata ai seguenti soggetti:   ai delinquenti abituali o per tendenza ai sensi degli articoli 102 e 108 del codice penale ;  a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale.     La Città di Domodossola ha approvato, con D.C.C. n.20 del 29.03.2012 il Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali in Città,  https://www.comune.domodossola.vb.it/Hpm00.asp?IdCanale=17  che  opportunamente prescrive gli obblighi di corretta custodia di tutte le specie di cani: la fattispecie dell’omessa custodia di un cane è sanzionata in via amministrativa, con il pagamento della somma da € 100,00 ad € 500,00.  Questa sanzione eventualmente concorre con l’applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalla L.R.27/2009.  Restano inoltre perseguibili eventuali fattispecie penali, quali le lesioni personali o l’uccisione di animali altrui, e le conseguenti responsabilità civilistiche per i danni causati dall’animale a terzi.