ROMA - 09-12-2020 - Multe da 400 a 1000 euro per chi non rispetta le restrizioni agli spostamenti previsti per Natale e Capodanno dall'ultimo Dpcm. E' quanto chiarisce il ministero dell'Interno attraverso una comunicazione del capo di Gabinetto, Bruno Frattasi inviata ai Prefetti. La notifica giunge dopo che, da parte di alcuni organi d'informazione, era stato rilevato come l'ultimo Dpcm non contenesse indicazioni sulle sanzioni eventuali per i trasgressori.
E arriva il chiarimento: alle condotte poste in essere in violazione di tali misure, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 4 del decreto legge n. 19/2020. "Non può esservi dubbio che tra tali misure, a cui si correla il quadro sanzionatorio, debba essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio", precisa il capo Gabinetto.
E così chiunque violi le misure di contenimento previste da DPCM, provvedimenti delle regioni o da ordinanze del sindaco, è soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria da 400 a 1.000 euro.
La sanzione è aumentata fino a un terzo (da 533 a 4.000 euro) se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo.
Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali.
LE LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 opera il divieto di spostamenti tra regioni o province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, salvo che non ricorrano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nell’ambito del suddetto arco temporale, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, sono vietati, in un’ottica più restrittiva, che tiene conto della maggiore propensione alla mobilità, anche gli spostamenti tra comuni, restando ferme le stesse cause eccettuative.
Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, il suddetto divieto vige anche con riferimento alle seconde case ubicate in altro comune. Si evidenzia che tra le situazioni di necessità, per le quali resta fermo l’uso del modulo di autodichiarazione, può farsi rientrare, a mero titolo di esempio, l’esigenza di raggiungere parenti, ovvero amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi assistenza.