PIEMONTE- 15-11-2021-- L’appartenenza all’Unione Europea, come ormai sappiamo da tempo, ha come conseguenza immediata che ogni Stato membro debba adeguarsi a ciò che decide l’Europa.
Da qualche anno è stata prospettata l’ipotesi che un normale cittadino possa permettere a terze parti l’uso dei suoi dati personali e in cambio ricevere servizi digitali. Anche se inizialmente con il parere 4 del 2017 l’European Data Protection Supervisor (EDPS) aveva negato la possibilità che i dati personali potessero essere scambiati con i servizi digitali, la Direttiva UE 770 del 2019 ha invece previsto tale possibilità.
E qualche giorno fa (il 29 ottobre) l’Italia ha recepito la Direttiva 770 aggiungendo degli articoli specifici nel Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005). Il recepimento è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale tra pochi giorni e sarà in vigore dal primo gennaio 2022.
In particolare, secondo il nuovo articolo 135-octies del Codice del Consumo, nel rapporto tra un privato e un professionista, il privato può concedere di utilizzare i suoi dati personali e in cambio ricevere servizi digitali come pagamento per la cessione. I dati personali diventano quindi merce di scambio, come il denaro.
Solo alcune categoria di dati non possono essere cedute: i servizi di assistenza sanitaria, i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti; i servizi di gioco d’azzardo; i servizi finanziari (di natura bancaria, creditizia, assicurativa); i servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento. Sono cedibili invece e a quanto pare i dati giudiziari.
La Direttiva 770 del 2019, recepita in Italia, però contraddice in modo elevato il recente Regolamento Europeo GDPR 679/2016 sulla protezione dei dati personali.
In sintesi: vi è un obbligo al rispetto dell’uso dei dati personali,per tutti, ma il singolo cittadino li può vendere a chi vuole. Resta il grandissimo problema giuridico se altre parti, dopo la pubblicazione autorizzata dal titolare, possano utilizzare i dati. In altre parole: può utilizzare i dati solo chi li acquista (e quindi pubblicarli se ritiene) o anche terze parti se i dati divengono di dominio pubblico?
Carlo Crapanzano