
La vicenda giudiziaria che mi riguarda e relativa alla cosiddetta “rimborsopoli" è una storia infinita. Un'assoluzione in primo grado; una sentenza di appello che ha ribaltato il primo grado; una sentenza della Cassazione che ha annullato la sentenza di appello; in questi giorni la condanna nell’ appello bis. Da innocente, farò ricorso in Cassazione.
Su questa questione, vorrei fare alcune considerazioni.
Il giudizio "immediato"
All'inizio del 2014 ho chiesto ed ottenuto il giudizio immediato, un rito che presuppone una rapida celebrazione e definizione del processo. Ho scelto di andare subito davanti ai giudici saltando l’udienza preliminare. Sono passati quasi sette anni e il procedimento non si è ancora concluso. Il tempo trascorso, con tutte le immaginabili ripercussioni personali, evidenzia grave violazione del principio che impone che il processo (in particolare trattato con il rito immediato) sia celebrato in tempi ragionevoli.
L'assoluzione in primo grado
Il dibattimento, pubblico, è durato due anni e si sono svolte quarantasei udienze. Sono stati sentiti i testimoni indicati dall'accusa e dalla difesa. Sono stato assolto da un Tribunale composto da tre giudici perché il fatto non sussiste. Dunque, non sono io a dichiarami innocente, ma un Tribunale ad averlo accertato. Il processo aveva ed ha ad oggetto semplicemente la valutazione di alcune spese che la pubblica accusa aveva ritenuto irregolari. Un giudizio pubblico durato due anni sarebbe dovuto bastare. Invece no, la persecuzione è continuata.
Il processo di Appello
La procura ha voluto a tutti i costi fare appello e, dopo l’intervento della Cassazione, in questi giorni si è celebrato il quarto processo. Ce ne sarà almeno un quinto, nuovamente in Cassazione. Il giudice di primo grado giudica esaminando direttamente tutti i testi in contraddittorio, il giudice di appello effettua un esame “sulle carte”, inevitabilmente meno diretto. Nel caso che ci occupa nei due giudizi di appello non è emerso alcun elemento nuovo e neppure si sono modificate le risultanze istruttorie. Si è dunque verificato un vero e proprio ribaltamento della sentenza di primo grado fondato solo su una “diversa interpretazione” della natura delle spese e della buona fede di chi le aveva sostenute. Ritengo che nei miei confronti, così come per tutti gli altri consiglieri già assolti in primo grado, vi sia stato un vero e proprio accanimento.
Le archiviazioni e le assoluzioni non impugnate
Alcune richieste di archiviazione della sinistra si riferiscono a spese che per quantità e qualità (errori compresi) sono del tutto simili a quelle imputate a me e ad altri consiglieri assolti insieme a me in primo grado. Dagli atti emergono innumerevoli esempi di valutazioni molto soggettive quanto alla riferibilità delle spese all’attività politica/istituzionale (per esempio le cene di lavoro) ed esistenza della buona fede che è stata considerata come causa scriminante per molti consiglieri che sono stati archiviati. Ci sono stesse spese (a volte proprio identiche) che per alcuni vanno bene e per altri no.
Inoltre, la Procura non ha impugnato le assoluzioni in sede di giudizio abbreviato (perlopiù di esponenti della sinistra) mentre ha impugnato la mia assoluzione e quella degli altri consiglieri intervenuta dopo un pubblico dibattimento durato due anni.
Sarebbe giusto rendere pubbliche tutte le spese che riguardano le posizioni che sono state archiviate o in relazione alle quali la sentenza di assoluzione non è stata impugnata. Cercherò di farlo utilizzando tutti i documenti che sono in mio possesso, soprattutto in relazione ad alcune posizioni particolarmente significative.
Le sentenze contrastanti in varie parti d'Italia
“Tribunale e Corte che vai sentenza che trovi”: criteri diversi, valutazioni diverse, qualificazioni giuridiche diverse. Sarebbe necessario intervenire perché questioni con conseguenze così delicate non possono essere caratterizzate dall'incertezza più assoluta e quindi, nel migliore dei casi, dalla fortuna o sfortuna di chi subisce un processo.
O forse questa diversità nella valutazione di casi analoghi apre qualche quesito sulle possibili strumentalizzazioni delle norme, che – soprattutto palando di diritto penale – dovrebbero invece rispondere ai principi della determinatezza e tassatività???
Buona domenica e buona settimana.
Roberto Cota