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PIEMONTE- 28-03-2022--E’ entrata in vigore da pochi giorni la Legge 22/2022 che ha introdotto nuovi reati a tutela dei beni culturali.
In particolare, sono stati aggiunti molti articoli al codice penale con un titolo autonomo (VIII-bis, che tratta dei delitti contro il patrimonio culturale), dal 518-bis al 518-septiesdecies.


In sintesi, una prima conseguenza è l’abrogazione del danneggiamento di cose di interesse storico o artistico che era previsto dall’art. 635 cp.
Chiunque si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, sarà punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena aumenta da quattro a dieci anni con la multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato e' aggravato per i beni culturali rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, da chi aveva la concessione per la ricerca.


Stessa pena da quattro a dieci anni per chi acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare,ricevere od occultare.


Di fatto, è un adeguamento della legislazione alle ipotesi vigenti già in ordinamenti di altri Stati che punisce pesantemente chi trova, commercia, vende (anche all’estero), nasconde, o comunque trae profitto dalla commercializzazione di beni di interesse archeologico e culturale.


Sarà punito anche chi effettua i sondaggi nei terreni con apparecchiature per la rilevazione dei metalli, all’'interno di aree e parchi archeologici, senza averne adeguata autorizzazione.