VCO 25-3-2024 -- Entrerà in vigore tra pochi giorni, il 30 marzo 2024, la nuova legge 25/2024 approvata dal Parlamento per la tutela del personale scolastico.
Innanzitutto, entro il 30 giugno 2024 sarà istituito, presso il Ministero dell’istruzione e del merito, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico che avrà lo scopo si monitorare i casi di violenza ai danni del personale scolastico, prevenire tutte le azioni in danno del personale scolastico, proporre eventuali variazioni alla legislazione e rendere operativo un rapporto di collaborazione tra enti scolastici, famiglie e studenti, prevenire il disagio giovanile e l’abbandono scolastico. L’osservatorio dovrà riferire in Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno sull’attività dell’anno precedente.
E’ istituita inoltre la ‘Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico’ che si celebrerà ogni 15 dicembre. Ogni scuola quindi dovrà intraprendere iniziative di informazione e prevenzione a tale scopo.
La Legge 25/2024 prevede inoltre importanti modifiche al codice penale.
Tra le circostanze aggravanti comuni del reato, che aumentano la pena, è aggiunto il comma 11-novies e cioè ‘l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni’.
Viene modificato anche il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale previsto dall’art. 336 codice penale: la pena massima è aumentata da 5 anni fino a 7 anni e mezzo se se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
Infine, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto dall’art. 341-bis del codice penale, la pena massima è aumentata da 3 anni fino a 4 anni e mezzo se se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.
Come si noterà, l’attenzione del legislatore, soprattutto in ambito penale, si è concentrata sull’aggravamento delle pene commesse dai genitori o dai tutori degli studenti nei confronti del personale scolastico, lasciando invariate le ipotesi e le pene previste per fatti commessi dai minorenni, purché imputabili (cioè che abbiano compiuto almeno 14 anni di età).
Carlo Crapanzano