8-4-2024 -- Il nostro codice penale dedica molti articoli alla estinzione del reato.
Una causa di estinzione del reato è la morte del reo e lo prevede l’art. 150 c.p. Si riferisce al caso che la morte dell’indagato o dell’imputato avvenuta prima dell’eventuale condanna, non possa far proseguire il procedimento o il processo per la mancanza fisica della persona alla quale si ìmputa il reato stesso.
Anche l’amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna, la fa cessare, comprese le pene accessorie. Non bisogna confonderla con l’indulto che invece estingue la pena, ma non il reato.
Quando un reato è perseguibile a querela (cioè se non c’è la querela il procedimento non inizia), una causa di estinzione del reato è la remissione, cioè il ritiro della querela da parte di chi l’ha presentata. La remissione però deve essere accettata dal querelato, altrimenti il procedimento continua.
Una delle cause più controverse di estinzione del reato è la prescrizione, cioè la ‘scadenza’ del tempo massimo concesso dalla legge per arrivare a una sentenza definitiva. E’ un istituto esistente già al tempo del diritto romano ed è stato oggetto di modifiche da parte del legislatore innumerevoli volte (attualmente c’è una così grande sovrapposizione di calcoli sulla prescrizione, secondo il principio della norma più favorevole al reo, che spesso non è difficile sbagliare nell’applicarla).
Una causa di estinzione del reato che è spesso applicata è il pagamento dell’oblazione nelle contravvenzioni che prevedono solo il pagamento dell’ammenda: se si paga un terzo dell’ammenda prevista, il pagamento estingue il reato.
Da qualche anno estingue il reato anche la cosiddetta ‘condotta riparatoria’ (lo prevede l’art. 162-ter c.p.). Quando il reato è perseguibile a querela, fino all’apertura del processo di primo grado, se il querelato ha messo fine al suo comportamento o ha risarcito il danno e se il risarcimento è congruo, il giudice dichiara estinto il reato.
Anche la sospensione condizionale della pena estingue il reato. Se vi è una condanna non superiore a due anni, passati cinque anni senza che vi sia stata ulteriore condanna per altri eventuali reati, il reato oggetto di sospensione condizionale si estingue.
Di recente introduzione è l’estinzione del reato a seguito di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato. Per i reati che prevedono una pena massima fino a 4 anni, l’imputato o il pubblico ministero possono chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. L’imputato viene affidato ai servizi sociali e deve svolgere un’attività utile alla collettività per un certo tempo. Decorso quel tempo con esito positivo, il reato si estingue.
Esiste una causa di estinzione del reato anche per i minorenni: il perdono giudiziale. Per reati commessi da minorenni (tra i 14 e i 18 anni) che prevedono una pena non superiore a due anni, il Tribunale per i minorenni, considerato il reato commesso e altri elementi che riguardano il minore, può applicare il perdono giudiziale che quindi estingue il reato.
Carlo Crapanzano