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15-4-2024 -- L’uso civico è un diritto che spetta a chi appartiene a una determinata collettività e consiste nel godere di terreni o altri beni immobili che appartengono a quella collettività. Consiste prevalentemente nell’utilizzare terreni agro-silvo-pastorali per l’esercizio del pascolo, del legnatico, della semina e dello stramatico (cioè il diritto di raccogliere erba secca e foglie per la lettiera degli animali).
I terreni oggetto di uso civico non posso essere venduti senza una specifica autorizzazione, non possono essere acquistati a seguito di possesso continuato nel tempo (usucapione), non possono essere divisi e sono sottoposti al vincolo agro-silvo-pastorale: solo la Regione può autorizzare la deroga al vincolo.
Ulteriore vincolo degli usi civici riguarda la loro sottoposizione alla tutela paesaggistica prevista dall’art. 142, comma 1, lettera h) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
La prima legge nazionale che ha riordinato gli usi civici ha quasi cent’anni ed è la n. 1766/1927 oltre al suo Regolamento di attuazione, il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332. La più recente legge nazionale è invece la n. 168/2017 che ha riordinato i domini collettivi. Vi è poi una serie di leggi regionali che riguardano specifici territori in tutta la Nazione, tra loro anche molto diverse.
Normalmente, la competenza sugli usi civici è delle amministrazioni comunali o dei consorzi tra comuni, ma la parola ultima è delle Regioni, che a loro volta devono rispettare la legislazione nazionale.
L’uso civico è un istituto giuridico molto controverso perché è spesso oggetto di contrapposizioni tra privati e tra privati e pubblica amministrazione sulle modalità di esercizio del diritto, sulla proprietà, sul trasferimento della proprietà e sulla possibilità di liberazione del vincolo sui terreni e altri immobili gravati da uso civico.

Carlo Crapanzano