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La cronaca si occupa spesso di casi di persone che esercitano una professione senza averne i requisiti di legge.
Esercitare abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è reato e lo prevede l’art. 348 del nostro codice penale con una pena che va da sei mesi a tre anni di reclusione e con la multa che va da diecimila a cinquantamila euro.
Si vuole tutelare l’interesse pubblico che determinate attività, per la loro delicatezza e per il loro interesse sociale, vengano svolte da soggetti abilitati dalla legge e da soggetti che abbiano i requisiti professionali adeguati.
Per la giurisprudenza, è sufficiente aver compiuto anche un solo atto relativo a una professione per la quale non si è abilitati, per commettere il reato. Ad esempio, basta anche solo un’azione di un falso medico perché venga commesso il reato, come la redazione di una prescrizione o una visita.
L’azione è punita quando si induce il privato cittadino o anche una pubblica amministrazione a credere che effettivamente chi svolge quella professione sia in grado di farlo perché ne possiede i requisiti e non importa se la prestazione sia stata pagata o sia stata svolta a titolo gratuito.

Carlo Crapanzano