ROMA - 29-4-2024 -- Con l’ordinanza della seconda sezione civile della Corte di cassazione pubblicata il 18 aprile 2024, finalmente si mette la parola ‘fine’ a un contenzioso che dura da decenni sul concetto di approvazione e omologazione degli apparecchi autovelox.
L’art. 142, comma sesto, del codice della strada prevede che ‘Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate…’.
Tuttavia, vi è sempre stata una contraddittoria interpretazione sulla differenza tra approvazione e omologazione dell’apparecchio che misura la velocità. Con una Circolare dell’11 novembre 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva equiparato sostanzialmente i due termini ritenendo che non vi fosse differenza tra un apparecchio approvato e un altro omologato. Ciò ha permesso, negli anni precedenti e successivi alla Circolare, l’erogazione di decine di migliaia di multe per eccesso di velocità rilevate da apparecchi approvati, ma non omologati.
Il secondo comma dell’art. 192 del Regolamento di attuazione del codice della strada (DPR 495/1992) prevede che ‘L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole’.
Una legge, come fonte del diritto, ovviamente è superiore a una Circolare del ministro (che è un semplice atto amministrativo) e quindi il codice della strada e il suo regolamento di attuazione sono superiori giuridicamente alla Circolare del 2020. Sulla base di questo semplice assunto, la Corte di cassazione ha precisato che approvazione e omologazione sono due procedure distinte in quanto l’approvazione dello strumento di misurazione è un atto preliminare che dovrà successivamente portare alla omologazione dello stesso. L’omologazione, infatti, è un accertamento tecnico che deve garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico utilizzato per misurare la velocità. Non dimentichiamo, inoltre, che deve essere la pubblica amministrazione a provare che lo strumento misuratore è omologato e non certo il cittadino. Anzi, non basta il semplice riferimento alla ‘presunta’ omologazione contenuto nel verbale, ma deve proprio essere prodotto il certificato di omologazione nel caso la multa venga impugnata innanzi al giudice di pace o innanzi al Prefetto.
Come dato statistico, ricordiamo che la maggioranza degli autovelox in Italia è approvata, ma non omologata.
Per le multe già pagate o per i ricorsi rigettati con sentenza passata in giudicato, non c’è purtroppo niente da fare nel caso di autovelox approvati e non omologati. Per le multe che ancora possono essere impugnate (entro 30 giorni al giudice di pace o entro 60 giorni al Prefetto) bisogna controllare se l’apparecchio è semplicemente approvato o anche omologato e, nel caso, presentare ricorso. Da ora in poi, comunque, in caso di autovelox approvato e non omologato, si potrà fare ricorso con la certezza che venga accolto.
Carlo Crapanzano