Riaccende la polemica sulle concessioni balneari la sentenza 03940 pubblicata il 30 aprile 2024 dalla settima sezione del Consiglio di Stato. Il ricorso in appello era stato presentato da un concessionario balneare contro il comune di Rapallo.
Per tentare di comprendere bene l’argomento, dobbiamo andare indietro di qualche anno.
La direttiva europea 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein, all’art. 12 sulla selezione tra diversi candidati, prevede letteralmente: ‘Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento’.
Applicando questo articolo alle concessioni balneari, è evidente che se le spiagge sono una risorsa limitata, bisogna obbligatoriamente espletare la gara pubblica per dare la concessione. Se invece le spiagge non sono una risorsa limitata, non deve espletarsi alcuna gara pubblica e ogni Stato agisce come vuole. Deve ricordarsi che è stato istituito dal Governo italiano un tavolo tecnico proprio per monitorare le concessioni balneari esistenti e per valutare se le spiagge sono o meno una risorsa limitata.
Lo Stato italiano, in quasi vent’anni, ha prorogato automaticamente le concessioni balneari fino a quando una sentenza della Corte di Giustizia UE ha stabilito che la proroga automatica è illegittima. Con la Legge italiana 118/2022 si è stabilito quindi che la proroga automatica non sia più possibile, ma leggi successive (non ultima la legge 14/2023), di fatto, hanno prorogato le concessioni fino al 31 dicembre 2024 e, nel caso di complessità della procedura a gara pubblica o in presenza di contenziosi, fino al massimo al 31 dicembre 2025.
Partendo dal fatto che il concessionario balneare nel comune di Rapallo aveva acquisito l’azienda a seguito di vendita forzata, per il Consiglio di Stato la concessione balneare data al precedente proprietario non si trasmette automaticamente al nuovo proprietario, proprio perché, in forza della sentenza della Corte di Giustizia UE, 20 aprile 2023, in causa C-348/22, bisogna espletare la gara.
Tale motivazione, però, vale solo tra le parti in causa e il Consiglio di Stato ha ribadito, nella medesima sentenza, che rimane estranea alla sentenza la legittimità delle proroghe via via concesse dal legislatore italiano con le successive modifiche legislative.
Una tempesta in un bicchier d’acqua, dunque.
La mancata e attenta lettura della sentenza ha provocato, tra ieri e oggi, una pioggia di critiche sia in ambito economico che politico. Ribadiamo che la sentenza ha effetto solo tra le parti in causa e che non è in discussione la proroga delle concessioni balneari fino al 31 dicembre 2024 o, per le ragioni espresse sopra, fino al 31 dicembre 2025.
Avv. Carlo Crapanzano