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Casa condominio appartamento

 

13-5-2024 -- Il Decreto Legislativo 23/2011 introdusse l’imposta municipale propria e l’imposta municipale secondaria. L’imposta municipale propria sostituì l’Ici sugli immobili, che adesso si chiama Imu.
L’art. 9 di quel Decreto legislativo prevedeva che l’Imu dovesse essere pagata dal proprietario dell’immobile, oppure dal titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. Non era previsto nel decreto alcun accenno al possesso dell’immobile.
Tuttavia, è capitato che diversi proprietari di immobili hanno subìto l’occupazione abusiva degli stessi e, pur avendo fatto regolare denuncia, non solo non hanno ottenuto lo sgombero da parte delle autorità, ma addirittura, proprio perché proprietari, hanno dovuto pagare anche l’Imu sull’immobile occupato abusivamente da altri.
Questa assurda situazione ha portato alla abrogazione dell’art. 9 del D. Lgs. 23/2011 ad opera della Legge 160/2019 e, successivamente, dalla recente Legge 197/2022.
Ma la legge non è retroattiva e si poneva il problema dell’Imu sugli immobili occupati abusivamente prima del 2019.
Vi è un caso emblematico di una società che nel 2012 vide il proprio immobile essere occupato abusivamente e, nonostante le denunce alle autorità e un sequestro preventivo dell’immobile, non è riuscita a entrare in possesso della proprietà. La società chiese quindi al Comune di Roma il rimborso di quanto pagato per l’Imu, ma il Comune rigettò la richiesta aggrappandosi all’art. 9 di cui abbiamo parlato che si riferisce alla proprietà e non al possesso. Per il Comune di Roma la società non aveva diritto al rimborso perché era proprietaria dell’immobile, non importando che non ne avesse anche il possesso.
E’ stata necessaria la rimessione alla Corte costituzionale da parte della sezione tributaria della Corte di cassazione per risolvere il problema.
Con la sentenza 60/2024 del 24 aprile scorso, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 9 comma 1 del Decreto Legislativo 23/2011 per il periodo antecedente alla sua abrogazione (avvenuta con la Legge 160/2019).
Adesso, l’esenzione è prevista per immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma (violazione di domicilio) o 633 (invasione di terreni o edifici) del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Carlo Crapanzano