PIEMONTE- 20-05-2024-- Il cosiddetto ‘Decreto Caivano’ (D.L. 123/2023) convertito con modifiche dalla Legge 159/2023, ha introdotto nel nostro codice penale il ‘nuovo’ reato di ‘pubblica intimidazione con uso di armi’ inserendo l’art. 421-bis: Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.
In realtà il reato, letteralmente identico, esisteva già ed era previsto dall’art. 6 della Legge 895/1967. L’unica differenza è l’aumento di pena che passa ‘da uno a cinque’ anni a ‘da tre a otto anni’.
Quindi bastava modificare l’art. 6 della Legge 895/1967 nella parte finale relativa alla pena e non copiarlo letteralmente per introdurre il nuovo art. 421-bis al codice penale (ovviamente l’art. 6 della Legge 895/1967 è stato contemporaneamente abrogato).
La scelta del legislatore di ‘trasferire’ l’art. 6 della Legge 895/1967 nel nuovo art. 421-bis del codice penale, è dettata dall’esigenza di introdurre il reato nel Titolo V a proposito dei delitti contro l’ordine pubblico, per collocarlo in un ambito specifico a ciò dedicato.
Si vuole tutelare l’ordine pubblico punendo chiunque possa turbare la pacifica convivenza o che possa suscitare uno stato di allarme nella collettività.