27-5-2024 -- Molti lettori della nostra rubrica settimanale ‘La legge in pillole’ ci hanno chiesto se la detenzione carceraria è a totale carico dello Stato o anche il detenuto debba pagare un contributo per il suo mantenimento in carcere.
La risposta è affermativa. Vediamo in che termini.
La legge si occupa della partecipazione alle spese da parte del detenuto in carcere in molte norme. L’art. 188 del codice penale prevede che il condannato è obbligato a rimborsare allo Stato le spese per il suo mantenimento in carcere e l’obbligo di pagamento si estende anche agli eredi dopo la sua morte, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 98/1998. Addirittura l’art. 189 del codice penale prevede che lo Stato abbia ipoteca legale sui beni dell’imputato/condannato proprio per le spese di mantenimento in carcere, a garanzia del pagamento.
Nel caso il detenuto effettui un lavoro presso il carcere, l’art. 213 del codice penale prevede che dal salario venga detratta una quota per pagare le spese di mantenimento.
In cosa consistono le spese di mantenimento? L’art. 2 della Legge sull’ordinamento penitenziario (Legge 354/1975) specifica che esse si riferiscono solo agli alimenti e al corredo e il detenuto è obbligato a rimborsarle per un totale che non superi i due terzi del costo reale.
Attualmente il costo reale è di circa 13 euro al giorno e un detenuto deve rimborsare circa 260 euro al mese (pari ai due terzi). La somma totale per le spese di mantenimento, salvo che il detenuto non abbia lavorato in carcere, gli verrà chiesta non appena torna in libertà.
Non bisogna confondere la spesa di mantenimento in carcere del detenuto, che ammonta a circa tremila euro all'anno e che sappiamo deve rimborsare allo Stato, da quanto 'costa' allo Stato ogni detenuto. Attualmente la spesa annua per ogni detenuto è di circa cinquantamila euro (spese per il personale penitenziario, dipendenti civili, manutenzione della struttura, energia elettrica, ecc.). Praticamente, il 94% della spesa è a totale carico dello Stato per ogni detenuto.
Può accadere che l’ex detenuto non sia in condizioni economiche adeguate per poter pagare le spese del suo mantenimento in carcere. In questo caso, può chiedere la remissione del debito, cioè di non pagare quanto dovuto. Lo prevedono gli articoli 6 del DPR 115/2002 e 106 del DPR 230/2000. Gli verrà concessa la remissione del debito se ha tenuto una buona condotta sia in carcere che fuori dal carcere e sulla richiesta decide il Magistrato di Sorveglianza, che può accoglierla o rigettarla.
Carlo Crapanzano
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