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ROMA - 8-7-2024 -- E’ in vigore dal 5 luglio 2024 il Decreto-Legge 92/2024 che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni.
L’art. 9 del decreto introduce una nuova ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione, l’art. 314-bis e cioè il peculato per distrazione (si chiama correttamente ‘indebita destinazione di denaro o cose mobili’).
Adesso, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
E’ l’ipotesi del pubblico ufficiale che, avendo a disposizione del denaro, lo destina per fini diversi rispetto a quelli per i quali lo possiede (contributi, donazioni, sovvenzioni e così via).
Si differenzia dal semplice peculato, previsto dall’art. 314 del codice penale, perché in quest’ultimo caso, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Per il peculato d’uso, invece, il secondo comma dell’art. 314 prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (tipico il caso, ad esempio, di chi usa il telefono dell’ufficio o la connessione a internet per fini personali e non dell’ufficio).

Carlo Crapanzano