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DOMODOSSOLA - 15-7-2024 -- Con il Decreto Legislativo 28/2015 è stato introdotto nel nostro codice penale l’art. 131-bis che esclude la punibilità per la particolare tenuità del fatto. In verità, l’articolo ha subìto un intervento della Corte costituzionale con la sentenza 156/2020 ed è stato ampiamente modificato dalla cosiddetta Riforma Cartabia.
Vediamo brevemente di che si tratta.
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, oppure per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva, o la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Si è voluto dare al giudice, quindi, il potere di considerare se un determinato reato sia così lieve da evitare al potenziale condannato conseguenze gravi per aver commesso quel reato. I criteri per la sua applicazione sono evidenti: deve considerarsi il fatto in sé, deve escludersi che l’imputato abbia un comportamento abituale contro la legge, deve considerarsi il comportamento dell’imputato dopo che ha commesso il fatto e soprattutto che il danno o il pericolo causato siano esigui (sul concetto di ‘esiguo’ ci si rimette alla valutazione discrezionale del giudice). E’ esclusa l’applicazione della tenuità del fatto quando il reato è stato commesso per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o l’imputato ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa oppure quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Se vi sono le condizioni di cui sopra, il giudice può dichiarare non punibile l’imputato.
La particolare tenuità del fatto introdotta nel 2015 non è da confondere con la particolare tenuità del fatto che esclude la procedibilità nei processi penali innanzi al giudice di pace. (art. 34 del D. Lgs. 274/2000). In questo caso, pur essendo fondamentalmente simili i criteri di valutazione, la procedibilità può essere esclusa in sede di indagine se la persona offesa non ha interesse al proseguimento delle indagini e, nel processo, solo se l’imputato o la parte offesa non si oppongono.
Con l’art. 131-bis del codice penale si esclude la punibilità, con l’art. 34 del D. Lgs. 274/2000 si esclude la procedibilità.

Carlo Crapanzano