22-7-2024 -- Un articolo specifico del codice della strada, il 182, elenca una serie di doveri e comportamenti che devono tenere i ciclisti.
Tra questi comportamenti, il terzo comma vieta espressamente di condurre gli animali. L’articolo non specifica se il termine ‘condurre’ si riferisca alla conduzione con guinzaglio o il semplice fatto che l’animale possa seguire il ciclista, magari correndo, senza guinzaglio o senza corda. Resta il fatto che la legge vieta espressamente la conduzione di animali e, con una interpretazione estensiva, ciò vale anche per gli animali che seguono il ciclista senza guinzaglio o senza corda. Si consideri poi il caso che far correre l’animale col ciclista, potrebbe integrare il reato di maltrattamento di animali previsto dall’art. 544-ter del codice penale, qualora ne ricorrano i presupposti.
Per tornare al divieto per il ciclista di condurre animali, in caso di violazione, è prevista una sanzione da 26 a 102 euro.
Carlo Crapanzano