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19-8-2024 -- Due specifici articoli del codice penale si occupano dell’interruzione di pubblico servizio o di pubblica necessità: 331 e 340.
Per l’art. 331 cp ‘chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098’.
Per l’art. 340 cp ‘chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. Quando la condotta è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni’.
Come si nota, fondamentalmente i due articoli sono sovrapponibili. La differenza fondamentale sta nel fatto che l’art. 331 cp punisce soggetti determinati che interrompono il pubblico servizio (imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità), mentre l’art. 340 cp punisce chiunque (al di fuori dei soggetti di cui all’art. 331 cp) commetta il reato.
Possiamo individuare il reato dell’art. 331 cp, ad esempio, quando si chiude una farmacia che invece, per turno, deve essere aperta.
Possiamo individuare il reato dell’art. 340 cp, ad esempio, quando una strada pubblica viene destinata a pista per la corsa di cavalli.
Carlo Crapanzano