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2-9-2024 -- L’art. 361 del codice penale punisce il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. La pena è la multa da euro 30 a euro 516. Tuttavia, è prevista la pena fino a un anno di reclusione, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Ovviamente il reato non si applica se si tratta di un fatto punibile solo a querela di parte, ma solo per i fatti procedibili d’ufficio.
L’art. 361 cp tutela il corretto funzionamento della giustizia, garantendo che la notizia di reato giunga a conoscenza dell'organo competente all'esercizio dell'azione penale e cioè del Pubblico Ministero.
Come si è visto, è un reato che può compiere solo il pubblico ufficiale.

Carlo Crapanzano