PIEMONTE- 17-11-2024-- Il 13 novembre l’intero Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la Circolare P 21578 sulla valutazione dei magistrati.
Secondo l’art. 11 del D. Lgs. 160/2006, tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni 4 anni dalla data della nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità. Ovviamente, ogni valutazione quadriennale positiva permette al magistrato di avanzare in carriera e di migliorare il suo stipendio.
La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura.
Con riguardo in particolare alla capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, essa è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione alla sussistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio.
Possono costituire indice di grave anomalia il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l'annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell'annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto, la riforma o l'annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato.
La nuova Circolare del CSM del 13 novembre, approvata da tutti i suoi componenti, ha suscitato critiche da più parti. In particolare, è previsto che in relazione alla capacità del magistrato che deve essere valutato, il giudizio sarà comunque positivo se le eventuali anomalie non supereranno i due terzi degli affari definiti.
I fascicoli controllati non saranno più di cinque per ogni anno di valutazione. In parole più semplici: 1) verranno presi 5 fascicoli del magistrato per ognuno dei quattro anni da valutare (ma non è ben chiaro chi li sceglie); 2) tra i 5 fascicoli, non più di 3 potranno contenere gravi anomalie; 3) anche se 3 fascicoli su 5 conterranno gravi anomalie, il magistrato sarà ugualmente promosso nella valutazione di professionalità.
Il numero dei due terzi comunque comprenderebbe tutte le ipotesi di modifica anche solo parziale del provvedimento del magistrato (nella statistica dei 2/3 rientra ad esempio anche la riforma di una sentenza solo sulla sussistenza di una circostanza aggravante, sulla quantificazione della pena o sul riparto delle spese).
Per alcuni, i parametri sarebbero conformi a legge perché basterebbe una sola anomalia grave di carattere qualitativo per non promuovere il magistrato.
Per altri, i parametri scelti dal CSM sarebbero troppo orientati a promuovere comunque i magistrati nonostante vi possano essere gravi anomalie nel loro operato come, ad esempio, i 5 fascicoli presi a campione per ogni anno (sarebbero troppo pochi) rispetto al lavoro dell’intera annata: non basterebbero per poter valutare oggettivamente la capacità professionale del magistrato.