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ROMA - 21-3-2025 -- La Camera dei deputati ha approvato mercoledì 19 marzo in via definitiva il progetto di legge 2084 che era già stato approvato dal Senato della Repubblica il 9 ottobre 2024. Il titolo è "Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione".
L’unico articolo della legge, ancora da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, prevede al primo comma la modifica dell’art. 267 del codice di procedura penale e aggiunge un periodo al comma 3 che ora così prevede: ‘Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione’. Ci si riferisce al decreto che dispone l’intercettazione richiesta dal pubblico ministero e che deve essere autorizzata dal giudice per le indagini preliminari. La durata massima dei 45 giorni non viene applicata, e quindi viene prorogata, quando si tratta di indagini che riguardano la criminalità organizzata secondo quanto prevede il Decreto-Legge 152/1991 (convertito nella Legge 203/1991) anch’esso modificato dal secondo comma della legge appena approvata.
Anche se adesso il criterio generale è quello che una intercettazione non può avere durata superiore ai 45 giorni, tuttavia è la stessa nuova legge che prevede la possibilità di richiedere tempi maggiori se è ‘giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione’. Dunque, di fatto, cambia solo la dichiarazione di principio sulla durata, perché sarà sempre il giudice per le indagini preliminari a disporre i tempi maggiori richiesti dal pubblico ministero e ‘giustificati da elementi specifici e concreti’.
Di ‘abuso’ della durata delle intercettazioni si parla da un bel po’ di anni. La speranza è che la nuova legge argini in qualche modo l’uso e l’abuso che a volte se ne è fatto, imponendo al pubblico ministero di poter chiedere la proroga sui tempi di intercettazione, giustificata seriamente solo da elementi indispensabili all’indagine e riconosciuti come tali soprattutto dal giudice che l'autorizza.