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ROMA - 28-4-2025 -- Forse è arrivato il momento di dire la parole ‘fine’ a un contenzioso che si trascina da anni nei Tribunali amministrativi.
Tutto nasce da una serie di ordinanze degli ultimi anni del ministero dell’istruzione e del merito e relativo al riconoscimento o meno dei titoli di servizio per chi voglia accedere come docente supplente alle graduatorie provinciali. Ultima ordinanza, in ordine di tempo, è la n. 88/2024 che, all’art. 15, comma VI, precisa che ‘Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina’. Praticamente, se si veniva chiamati per una supplenza e, in costanza di nomina, si veniva anche chiamati per il servizio di leva militare obbligatoria o il servizio civile, quest’ultimo veniva valutato e veniva attribuito un punteggio utile per la graduatoria (2 punti per ogni mese di servizio prestato). Chi aveva svolto prima il servizio di leva, quando era obbligatorio, o il servizio civile, quindi non in costanza di servizio come supplente, non otteneva alcun punteggio.
E’ chiaro che la norma provocava una disparità di trattamento che è stata oggetto di contenzioso in molti Tribunali amministrativi. Non ultima la sentenza del Tar Lazio 17635/2024 della terza sezione, che ha riconosciuto il servizio di leva prestato anche non in costanza di nomina come utile per l’attribuzione del punteggio.
Il ministero dell’istruzione ha impugnato anche questa sentenza e si è arrivati al Consiglio di Stato che, con sentenza 2854/2025 pubblicata lo scorso 3 aprile, ha confermato l’interpretazione del TAR Lazio.
Il Consiglio di Stato ha precisato che non si può discriminare chi non ha acquisito punteggio per le supplenze a causa della leva obbligatoria o del servizio civile che ha prestato. Ci si è riferiti all’art. 52 della Costituzione che, indicando come ‘sacro’ il dovere di difendere la Patria, rileva che l’espletamento del servizio di leva obbligatorio non può discriminare chi lo ha svolto rispetto ad altri lavoratori che non l’hanno svolto. Opportunamente, il Consiglio di Stato fa riferimento anche all’art. 569, comma III, del Testo Unico sulla Pubblica Istruzione (D. Lgs. 297/1994) che, in riferimento al riconoscimento del servizio, precisa che ‘Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti’, non precisando affatto se sia svolto in costanza di nomina o meno. E con ciò confermando che il servizio è perfettamente valutabile (2 punti al mese per un massimo di 12 punti), anche perché la fonte normativa del decreto legislativo è superiore a quella dell'ordinanza ministeriale.
E adesso che succede?
Il suggerimento immediato che possiamo dare ai docenti che vogliono ottenere una supplenza, è quello di presentare immediata richiesta all’Ufficio Scolastico provinciale di appartenenza per l’aggiornamento del punteggio in graduatoria, chiedendo di aggiungere i punti del servizio militare o del servizio civile (2 per ogni mese per un massimo di 12) facendo riferimento proprio alla sentenza del Consiglio di Stato 2854/2025 e alla sentenza Tar Lazio, terza sezione, 17635/2024, confermata proprio dal Consiglio di Stato.