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BELLINZONA - 29-04-2025 -- L’atto, consensuale perché frutto di pattuizione economica col cliente, divenne una violenza carnale nel momento in cui lui si sfilò il preservativo e, pretendendo un rapporto non protetto, non ascoltò il rifiuti di lei. È stato condannato a due anni, con la pena sospesa per ulteriori due anni di periodo di prova e col divieto di ingresso in Svizzera per cinque anni il 36enne italiano che il 25 gennaio cercò un’avventura sessuale a pagamento oltreconfine.

In un locale a luci rosse concordò un rapporto con una prostituta, consumato il quale, si accordò per un bis, durante il quale, appunto, si sfilò il preservativo. A nulla valsero le rimostranze di lei che, successivamente, allertò le forze dell’ordine. L’italiano venne fermato e, dopo due settimane di carcere, rilasciato col divieto di avvicinamento alla persona offesa, che nel procedimento penale tenutosi oggi alla Corte delle assise correzionali s’è costituita come accusatrice privata. Per il diritto elvetico questo reato di natura sessuale è definito stealthing e consiste nel non indossare – dall’inizio o durante il rapporto – il preservativo contro la volontà della partner senza averne ottenuto il consenso.