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VERBANIA - 03-05-2025 -- Per il codice di procedura penale, dopo che già in due occasioni aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena, non avrebbe più potuto ottenerla una terza volta. Eppure, quando a marzo del 2024 una 46enne originaria di Omegna ma residente in Ossola fu giudicata davanti al gup del Tribunale di Verbania, il beneficio le fu accordato e le permise di evitare di finire in carcere. Quel primo errore venne corretto nel mese di dicembre da un altro magistrato, gip che in funzione di giudice dell’esecuzione, ravvisando l’errore del collega, vi pose rimedio revocando con una nuova ordinanza la sospensione condizionale della pena e accogliendo le richieste del pubblico ministero.
Anche questo, fu un errore, almeno nella forma. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, alla quale l’imputata – condannata in via definitiva – s’è rivolta per mettere in evidenza, tramite il proprio avvocato, che se la circostanza della terza sospensione condizionale è oggettivamente indiscutibile, non lo è il fatto che l’errore commesso dal gup originariamente non fosse viziato da un difetto di istruttoria. Nella sentenza non si fa menzione dell’avvenuta verifica dei due precedenti provvedimenti che avevano sospeso la pena. “La revoca della sospensione condizionale della pena, per la sussistenza di causa ostativa preesistente alla sua concessione – scrivono gli Ermellini rifacendosi a consolidata giurisprudenza –, è preclusa dal giudicato nel caso in cui al giudice, che aveva ulteriormente applicato il beneficio, fosse stata conoscibile, perché risultante agli atti del procedimento, la causa ostativa medesima”. Per questo motivo l’ordinanza è stata cassata e il fascicolo rimandato nuovamente al gip di Verbania, che questa volta dovrà verificare nuovamente se, all’atto della sentenza del gup, le due precedenti sospensioni fossero state annotate nel casellario giudiziale e, quindi, fossero conoscibili al giudice. Se così fosse, non si potrebbe più tornare indietro.