ROMA - 14-5-2025 -- Secondo l’art. 48, II comma, della Costituzione, il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
Dall’approvazione della Costituzione della Repubblica, quindi, il voto non è soltanto un diritto, ma anche un dovere di tutte le persone maggiorenni.
Ci viene chiesto da più parti se non recarsi a votare possa provocare delle conseguenze giuridicamente rilevanti.
L’immediata risposta è negativa: nessuna conseguenza giuridica esiste per chi non va a votare.
Ma non è sempre stato così.
Fino al 1993, quando il Decreto Legislativo 534 abrogò l’art. 115 del DPR 361/1957, chi non andava a votare subiva determinate conseguenze. Bisognava, infatti, dare giustificazione motivata al sindaco del luogo di residenza del perché non si era andati a votare. Se non veniva data adeguata giustificazione, si compilava un vero e proprio elenco delle persone che non si erano recate a votare che veniva pubblicato all’albo pretorio del comune per ben trenta giorni. Non solo. Per un periodo di ben 5 anni la menzione "non ha votato" era iscritta nei certificati di buona condotta che venivano rilasciati a chi si era astenuto dal voto senza giustificato motivo.
Tutto questo è finito ad opera dell’art. 3, comma I, lett. s) del D. Lgs. 534/1993 che ha abrogato l’art. 115 del DPR 361/1957.
Dal 1993, non andare a votare non ha alcuna conseguenza.
Carlo Crapanzano
