1

Teatro Costanzi palchi

ROMA - 23-6-2025 -- Vi è addirittura una legge, la n. 1336 del 1939 (Norme sul condominio dei teatri e sui rapporti tra proprietari dei teatri ed i titolari del diritto di palco) che disciplina questo particolare diritto.
Di che si tratta?
Il diritto di palco consiste nella facoltà di godere e di disporre del palco a teatro, in modo esclusivo, facendone uso durante gli spettacoli.
Il ‘palchista’ ha un diritto esclusivo di superficie del palco di cui gode e ne può disporre come vuole, lo può addirittura arredare a piacimento rispettando lo stile del teatro. Il palchista però deve concorrere alle spese per mantenere il palco conforme alla struttura del teatro o alla sua modernizzazione. Il diritto di palco, che esiste per molti titolari nei maggiori e più importanti teatri italiani, può essere trasferito agli eredi o essere venduto oppure essere abbandonato in favore della proprietà del teatro, che a sua volta può cedere il diritto di palco ad un altro titolare, ovviamente dietro pagamento.
Potremmo definirlo un piccolo ‘lusso’ che si tramanda per tradizione nei teatri italiani. Il diritto di palco nacque perché a costruire i teatri concorrevano le famiglie nobili e facoltose della città, che in cambio ricevevano appunto la proprietà o l’uso esclusivo del palco. Per fare un esempio, nel Teatro alla Scala di Milano, nel 1778, sui 155 palchi esistenti, ben 144 erano di proprietà privata. Dopo il 1920 nel Teatro alla Scala non vi furono più palchi privati, ma il diritto di palco ancora esiste in altri teatri italiani.

Carlo Crapanzano

Foto esemplificativa: il teatrod ell'opera di Roma (via Wikipedia)