1

vendetta 6748112 640

DOMODOSSOLA - 23-9-2024 -- Il reato di cui parliamo oggi è uno di quelli previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione.
L’art. 338 ha come titolo ‘Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti’ e il primo comma prevede che chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.
Il bene giuridico che si vuole tutelare è la libertà di autodeterminazione di organi collegiali politici, amministrativi o giudiziari o dei suoi singoli componenti che a seguito di violenza o minaccia possano essere condizionati nelle loro decisioni.
Un esempio può essere dato dalla minaccia rivolta a un Tribunale dopo la lettura di una sentenza o dalle allusioni fatte a un componente di Corte d’Assise per ottenere favori all’imputato, o dalle allusioni pesanti fatte a un Ministro che ne turbi la normale attività e così via.

Carlo Crapanzano

Foto di Tobias Heine da Pixabay